Il Decreto Legge n. 83/2014 sulla cultura ed il turismo, comunemente noto come “Art Bonus”, convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014, ha introdotto alcune specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle stesse.
Legge “Art Bonus” costituisce di fatto un importante passo in avanti anche nella direzione del Turismo per Tutti, introducendo interessanti novità in tema di accessibilità delle strutture turistiche e ricettive del nostro Paese. In esso si promuove, infatti, l’adozione e la diffusione della “progettazione accessibile”, nell’ottica dell’Universal Design.
1) Per la RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA’ DELLE STRUTTURE TURISTICHE, è riconosciuto un credito d’imposta del 30%delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 106/2014 di conversione del Decreto, per i due anni d’imposta successivi. Nello specifico:
Beneficiano del credito di imposta le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012.
Spese ammissibili
- ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non si alteri la volumetria complessiva degli edifici e la destinazione d’uso, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni);
- restauro e risanamento conservativo
- riqualificazione energetica (globale, sull’involucro edilizio, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, impianti da fonti rinnovabili);
- eliminazione delle barriere architettoniche (rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili);
- acquisto di mobili (componenti di arredo, cucine professionali, arredi outdoor, attrezzature sportive e per centri benessere)
Misura del credito d’imposta e aspetti fiscali
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un massimale di 200 mila euro nei tre anni di imposta, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. La quota destinata a spese per i mobili e componenti di arredo non può comunque oltrepassare il 10% delle risorse annuali disponibili.
Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il Ministero dei beni culturali comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tale scopo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni culturali. Ai fini del controllo, prima della comunicazione alle imprese beneficiarie, il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate in via telematica l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni e gli importi concessi, nonchè le eventuali variazioni o revoche.
Lo stanziamento stabilito dallo Stato è di 20 milioni di euro complessivi per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di 220 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
2) Per quanto riguarda la DIGITALIZZAZIONE del settore turistico, con il DM 12.2.2015, pubblicato sulla G.U. 23.3.2015, n. 68, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive prevista dall’art. 9 del citato Decreto, individuando, in particolare, i soggetti beneficiari, la tipologia di spese agevolabili e le procedure per il riconoscimento del beneficio. In sintesi, il decreto prevede un credito del 30% delle
spese sostenute per il triennio 2014-2016 fino ad un massimo di € 12.500. Il credito di imposta alle strutture è riconosciuto, fra le altre cose, anche per le spese per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili.
Spese ammissibili
- spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di: – modem/router; – dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
- spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. E’ ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni;
- spese perprogrammi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. E’ eleggibile il costo sostenuto per l’acquisto di: – software; – hardware (server, hard disk);
- spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta è riconosciuto per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale. L’agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
- spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per: – contratti di fornitura di prestazioni e di servizi; – acquisto di software;
- spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Costi esclusi. Sono esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale
Misura del credito d’imposta e aspetti fiscali
La spesa massima ammissibile è di 41.666 euro. Il credito di imposta compete nella misura 30% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016. Al fine di individuare l’esatto momento in cui le spese si considerano effettivamente sostenute – e, quindi, se le stesse rientrano o meno nel periodo agevolato – occorre prendere in considerazione i criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il bonus, concesso in regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1470/2013, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese, ai sensi dell’art. 5 del Decreto in esame, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (le modalità telematiche di invio della domanda saranno definite entro il 23.5.2015). Per le spese sostenute nel 2014, la domanda sarà presentata entro 60 giorni dalla definizione della predetta modalità telematica. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:
- il costo complessivo degli investimenti e l’ammontare totale delle spese
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute risultante da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale, o altro professionista abilitato
- il credito d’imposta spettante
Contestualmente alla domanda, le imprese devono presentare al Ministero dei beni culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finaziario in corso e nei due precedenti.
REVOCA DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi, ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o incompleti. E’ revocato altresì se i beni oggetto di investimento sono destinati a finalità estranee all’oggetto sociale dell’impresa e in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. In ogni caso, è previsto il recupero del beneficio indebitamente fruito.